Origini delle Religioni

MARCO TRAVAGLIO

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barionu
CAT_IMG Posted on 28/3/2019, 08:55 by: barionu
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“Il Codice per finta” di Marco Travaglio

sul Fatto Quotidiano del 28 Marzo 2019



Siccome Roberto Formigoni è stato condannato a 5 anni e 10 mesi di carcere ed è in galera da ben 37 giorni, quindi gliene restano da scontare appena 2.193, politici e giornali “garantisti” si domandano angosciati cos’aspetti la magistratura a liberarlo e restituirlo quanto prima all’affetto dei suoi cari. Solo uno Stato di polizia tipicamente fascista, lo stesso che osò condannare Cesare Battisti all’ergastolo per appena quattro omicidi, può lasciar dentro per più di un mese un condannato a 70 mesi.


Infatti ieri i legali di Formigoni, con ampio sostegno di giuristi per caso e opinionisti un tanto al chilo, hanno chiesto alla Corte d’appello di Milano di annullare l’ordine di esecuzione del Pg Antonio Lamanna che aveva negato al Celeste corrotto le pene alternative al carcere: cioè la possibilità di scontare comodamente a domicilio la pena per uno dei più gravi casi di corruzione mai visti (6 milioni di tangenti da cliniche private in cambio di 200 milioni di soldi pubblici).

Ce l’hanno con la legge Spazzacorrotti, che ha esteso ai condannati per corruzione, concussione e peculato il divieto di pene alternative, già previsto per i colpevoli di mafia, terrorismo, contrabbando, traffico d’esseri umani, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pedopornografia e violenza sessuale.

Il loro ragionamento è strepitoso: quando Formigoni derubava a man bassa la Sanità regionale, sapeva di commettere reati, ma dava per scontato che le pene previste per quei crimini fossero finte. E in effetti lo erano: anche nel caso improbabile che la condanna definitiva arrivasse prima della prescrizione, bastava tenersi sotto i 3-4 anni di pena o sopra i 70 anni di età e si andava ipso facto ai domiciliari o ai servizi sociali senza passare dal carcere. Ora invece quel giustizialista di Bonafede ha trasformato le pene finte in pene vere anche per i tangentari.

A prescindere dall’entità della condanna e dall’età del condannato. Ma, così, ha cambiato le carte in tavola: se Formigoni avesse saputo che le pene scritte nel Codice penale e nelle sentenze andavano scontate per davvero e non per scherzo, ben si sarebbe guardato dall’arraffare 6 milioni di mazzette, attenendosi al più scrupoloso standard di virtù.

Rubò solo perché sapeva di farla franca. Dunque, data l’“imprevedibilità” della Spazzacorrotti, è doveroso applicargli la legge più favorevole: quella di prima, fatta da quelli come lui per quelli come lui. È quel che sostengono giornalini e giornaloni, inclusi Corriere e Repubblica che da 27 anni invocavano l’Anticorruzione e ora strillano contro l’Anticorruzione perché sarebbe “retroattiva”.

Cioè perché non prevede una “norma transitoria” che salvi i condannati per reati commessi prima, ergo è incostituzionale. Purtroppo queste sono scemenze sesquipedali. E non lo diciamo noi, ma la giurisprudenza costante, anche a Sezioni Unite, della Cassazione. Che negli anni è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla presunta “retroattività” di norme relative all’esecuzione delle pene. E ha sempre stabilito che non si tratta di norme penali sostanziali (irretroattive per definizione: si applicano sempre quelle più favorevoli al reo), ma meramente applicative (che seguono il principio tempus regit actum: l’atto processuale è soggetto alla norma vigente quando viene compiuto).

Sentenza 24561/2006 delle Sezioni Unite sull’estensione del divieto di misure alternative per la violenza sessuale (governo Berlusconi-2): “Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum”. Idem la n. 24767/2006 sulla negazione dei benefici ai recidivi e per la n. 11580/2013 sul divieto di permessi premio per i sequestri di persona.

Per anni centrodestra e centrosinistra si sono fatti belli ampliando la lista dei reati “ostativi” ai benefici penitenziari e mai – tranne nel 2002 su terrorismo e schiavitù – hanno inserito norme transitorie per salvare chi li aveva commessi prima. E la Suprema Corte ha sempre ritenuto perfettamente legittimo applicare le nuove regole penitenziarie ai delitti antecedenti: si può punire solo chi si macchia di comportamenti che sono già reato, e con le pene previste in quel momento; ma le modalità di espiazione della pena le decidono i legislatori a prescindere dalle aspettative impunitarie dei colpevoli (tutt’altra faccenda chi patteggia una pena col pm in base a una regola che escludeva il carcere e poi rischia di finire dentro in base a una nuova: per questi casi, rarissimi e limitati nel tempo, una norma transitoria ci vuole e Bonafede la sta varando).


Del resto, i mafiosi che nell’agosto ’92, all’indomani della strage di via D’Amelio, furono prelevati dal grand hotel Ucciardone e blindati nelle supercarceri di Pianosa e Asinara grazie al decreto sul 41-bis, lo scoprirono sul momento. È lo stesso principio applicato da Bonafede sulla scia dei suoi predecessori e della Cassazione. Solo che prima valeva per stupratori, mafiosi, terroristi, pedofili, contrabbandieri &C.: tanti applausi e nessuna polemica.

Ora vale pure per i politici: e allora apriti cielo, non si può, è incostituzionale, vergogna. Ottime la Spazzaterroristi, la Spazzamafiosi, la Spazzapedofili, la Spazzastrupratori, la Spazzacontrabbandieri, la Spazzaschiavisti. Ma la Spazzacorrotti no. È la solita, vecchia, vomitevole giustizia di classe, camuffata da “garantismo” e smascherata già un secolo fa da Trilussa: “La serva è ladra, la padrona è cleptomane”.

“Il Codice per finta” di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano del 28 Marzo 2019
 
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