Origini delle Religioni

GUARNERIUS WERNERIUS bononiensis

« Older   Newer »
  Share  
barionu
CAT_IMG Posted on 2/12/2016, 20:26 by: barionu
Avatar

www.ufoforum.it/viewtopic.php?f=44&t=18168

Group:
Administrator
Posts:
8,427
Location:
Gotham

Status:






PEPO DETTO PEPONE

https://it.wikipedia.org/wiki/Pepo






ISTITUTO
MAGAZINE
CATALOGO
SCUOLA
ARTE
TRECCANI CULTURA
ACCEDI
PEPONE
di Berardo Pio - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 82 (2015)

Condividi
PEPONE (Pepo). – Nato nella prima metà dell’XI secolo, presumibilmente in area toscana, Pepone fu un giurista di una certa importanza verso la fine del medesimo secolo, quando la riscoperta del Digesto e la ripresa dello studio del diritto romano giustinianeo determinarono a Bologna la rinascita dell’insegnamento del diritto civile.

PUBBLICITÀ

Un Pepone esperto di diritto – in via ipotetica identificabile con il nostro giurista – compare tra il 1072 e il 1079 in atti giudiziari prodotti da tribunali legati alla dinastia canossana: il 7 giugno 1072 partecipò come avocatus dell’abate di San Salvatore di Monte Amiata al placito di Calceraki, in territorio di Chiusi, presieduto da Beatrice di Toscana e da sua figlia Matilde; nel marzo 1076, con l’appellativo di legis doctor, intervenne al placito di Marturi, presso Poggibonsi, presieduto da Nordilo messo di Beatrice di Toscana, in occasione del quale ricomparve, a distanza di quasi cinque secoli dall’ultima attestazione, una citazione di un passo del Digesto; il 19 febbraio 1078, ancora come advocator dell’abate amiatino, partecipò al placito di Puntiglo presieduto da Matilde di Canossa; infine, come advocatus dell’abate di Pomposa fu presente al placito di Ferrara del 23 novembre 1079, presieduto dalla stessa Matilde.

La frammentarietà e l’ambiguità delle fonti superstiti non ci consentono di delineare con certezza il ruolo e l’importanza di Pepone. Una svogliata e laconica glossa di Azzone, apposta a un frammento del Digesto e databile ai primi decenni del XIII secolo, lo paragona a Tiberio Coruncanio che, secondo la tradizione romana, per primo avrebbe impartito lezioni pubbliche di diritto senza lasciare, però, opere scritte. Più articolato, ma non meno problematico, il ricordo trasmesso in una lectura al Digestum Vetus di Odofredo, allievo di Azzone che, raccontando la nascita della scuola bolognese secondo una tradizione orale già assestata verso la metà del XIII secolo, afferma che un certo Pepone aveva cominciato a insegnare il diritto civile «auctoritate sua», tuttavia, indipendentemente dalla sua scienza, non aveva riscosso alcun successo. A Pepone, che «nullius nominis fuit» e che non viene mai esplicitamente collegato a Bologna, Odofredo contrappone la figura di Irnerio, primo a insegnare diritto nella città emiliana e primo a glossare i libri giuridici, il quale «fuit maximi nominis» e «lucerna iuris». La ricostruzione proposta da Odofredo è però cronologicamente lontana dai fatti narrati, confonde elementi reali con elementi fantasiosi e sembra voler marcare una certa alterità della rinascita bolognese rispetto a Pepone.

Trascurata dai glossatori bolognesi, la figura di Pepone sembra però aver goduto di una certa fama in area francese da dove provengono altre testimonianze che consentono di correggere l’immagine deformata tramandata dal racconto di Odofredo. Radulphus Niger, teologo inglese formatosi a Parigi e autore di un commento al Libro dei Re, i Moralia Regum scritti tra il 1179 e il 1189, presenta il magister Pepone come «aurora surgens» della ripresa dello studio del diritto civile e, dopo aver precisato che il giurista era baiulus del Codice e delle Istituzioni, ma non conosceva il Digesto, racconta un episodio che mostra Pepone – intervenuto con altri giudici del Regnum Italiae a un placito tenuto in Lombardia al cospetto dell’imperatore Enrico IV, databile tra il 1081 e il 1084, o tra il 1090 e il 1094 – intento a contestare il ricorso al diritto longobardo che prevedeva solo una sanzione pecuniaria per un delitto grave come l’omicidio di un servo: invocando l’unicità della natura umana che non permette di distinguere fra servo e uomo libero e avvalendosi di argomentazioni proprie del diritto naturale, del diritto divino e del diritto romano, Pepone riuscì a ottenere la condanna a morte dell’omicida.

Sempre da ambienti francesi provengono altre due testimonianze che attestano una certa diffusione dell’opera di Pepone: una glossa di una Summa Institutionum, scritta nel Sudest della Francia intorno agli anni 1125-1127, che riporta una spiegazione etimologica della parola mutuum attribuita a Pepone e una glossa del Codice, tramandata da alcuni manoscritti risalenti alla metà del XII secolo, che riprende ancora da Pepone l’interpretazione della parola embola, che indicava il trasporto marittimo delle merci.

Molto problematica appare, invece, un’ultima testimonianza di area toscana, un libello in versi del vescovo Gualfredo di Siena, il De utroque apostolico, composto probabilmente tra il 1090 e il 1092, ma tramandato solo parzialmente grazie a un riassunto in prosa inserito nelle cinquecentesche Historiae Senenses dell’erudito Sigismondo Tizio, che elenca Pepone, definito «clarum Bononiensium lumen», tra i personaggi invitati a partecipare a un immaginario confronto fra i sostenitori del papa Urbano II e quelli dell’antipapa filoimperiale Clemente III. In una nota marginale del manoscritto di Tizio, forse estranea al testo originario del De utroque apostolico, Pepone è detto «episcopus Bononiensis». Su questa base Pietro Fiorelli ha avanzato l’ipotesi che Pepone possa essere identificato con il vescovo scismatico di Bologna di nome Pietro, essendo Pepo una forma ipocoristica di Petrus, senza tuttavia considerare che la presenza di Pepone non appare associata alla parte guibertista, ma sembra rappresentare una posizione terza rispetto alle parti contrapposte, posizione che certo non si addice a un vescovo scismatico.

L’ipotesi di Fiorelli è stata riproposta in più occasioni da Carlo Dolcini che non solo ha considerato convincente e probabile l’identificazione di Pepone con Pietro, vescovo filoimperiale di Bologna dal 1086 al 1096 circa, e perciò sicura l’appartenenza di Pepone all’ambiente bolognese, ma si è spinto fino a far notare, senza però azzardare una precisa identificazione, il parallelismo politico, giuridico e geografico che intercorre fra Pepo/Pietro e Pietro Crasso, autore o committente della Defensio Heinrici IV regis, uno dei libelli più famosi della lotta per le investiture.

Un ultimo tentativo di delineare l’identità di Pepone è stato fatto da Giovanna Nicolaj che, pur accettando l’accostamento linguistico Pietro/Pepo, ha escluso l’appartenenza del giurista all’ambiente bolognese e ha sottolineato dati e coincidenze che sembrerebbero portare a una sua identificazione con un poliedrico personaggio di nome Pietro, dotato di una solida cultura giuridica, improntata sulla conoscenza del Codice e delle Istituzioni, che opera saltuariamente come notaio ad Arezzo tra il 1079 e il 1114 e che in un atto del 1090 è detto legis doctor.

Gli studi degli ultimi decenni sulla figura di Pepone, abbondanti e meticolosi, hanno consentito di ampliare le conoscenze sul fenomeno noto come rinascita giuridica della fine dell'XI secolo, senza però giungere alla definizione di un chiaro profilo del giurista che, in assenza di nuove testimonianze, rimane una figura evanescente, quasi leggendaria: restano infatti oscuri i dati biografici essenziali, così come ignote sono la data e le circostanze della sua morte.

Fonti e Bibl.: H.H. Fitting, Pepo zu Bologna, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, XXIII (1902), pp. 31-40, 42-45; H. Kantorowicz - B. Smalley, An English theologian’s view of Roman law: Pepo, Irnerius, Ralph Niger, in Mediaeval and Renaissance studies, I (1941-1943), pp. 237-241, 243, 247, 249 s.; I placiti del «Regnum Italiae», a cura di C. Manaresi, III, Roma 1960, pp. 304 s., 334, 355-357, 367; G. Fasoli, Ancora un’ipotesi sull’inizio dell’insegnamento di P. e Irnerio, in Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le prov. di Romagna, XXI (1970), pp. 19, 21-23, 29, 32-34, 36; L. Schmugge, “Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus”. Eine neue Quelle zu Magister Pepo von Bologna, in Ius Commune, VI (1977), pp. 1-9; P. Fiorelli, Clarum Bononiensium Lumen, in Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma 1978, pp. 415-425, 427-431, 433 s., 440-442, 446-458; G. Zanella, Pepo: addenda minima, in History of universities, II (1982), pp. 217-223; C. Dolcini, Velut aurora surgente. Pepo, il vescovo Pietro e l’origine dello Studium bolognese, Roma 1987, passim; G. Nicolaj, Cultura e prassi di notai preirneriani, Milano 1991, pp. 28, 57-74, 87-91, 93-96, 98, 100, 102 s., 105, 112 s.; B. Paradisi, Il giudizio di Màrturi. Alle origini del pensiero giuridico bolognese in Scintillae Iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, I, Milano 1994, pp. 861-887; E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II, Roma 1995, pp. 33-41, 43-45, 51 s., 54, 57 s., 61-63, 71, 74, 80, 103, 116, 135; L. Loschiavo, “Secundum Peponem dicitur… G. vero dicit”. In margine ad una nota etimologica da Pepo ad Ugolino, in Rivista internazionale di diritto comune, VI (1995), pp. 233-243, 245-249; C. Dolcini, Postilla su Pepo e Irnerio, in G. De Vergottini, Lo Studio di Bologna, l’Impero, il Papato, Spoleto 1996, pp. 85-91; G. Nicolaj, Documenti e libri legales a Ravenna: rilettura di un mosaico leggendario, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Spoleto 2005, pp. 767 s., 770-774, 797 s.; C. Dolcini, Lo Studium fino al XIII secolo, in Storia di Bologna, 2, Bologna nel Medioevo, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 479-486, 496 s.; E. Cortese, Pepo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, II, Bologna 2013, pp. 1532 s.; C.M. Radding, Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale, Roma 2013, pp. 23, 196, 198-202, 204, 216, 218, 274.
Annuncio Sponsorizzato


Nuovo Renault KADJAR. Escape to Real.
Tuo da 250€ al mese con anticipo zero.
Sponsorizzato da Renault

VEDI ANCHE
Irnèrio
(o Guarnèrio; lat. Wernerius, Warnerius, Yrnerius, Irnerius). - Giurista (seconda metà sec. 11º - primi sec. 12º), considerato il fondatore della scuola di diritto di Bologna. La renovatio da lui operata significò la nascita dello studio del diritto come scienza autonoma rispetto a quella sorta di enciclopedia ...
glossa
diritto Ciascuna delle annotazioni interlineari o marginali che accompagnano i testi giuridici medievali. Con valore collettivo, la raccolta delle annotazioni di un glossatore a un testo, con eventuale incorporazione di glossa d’autori precedenti. ● Le glossa diventarono frequenti nel diritto romano ...
Bologna
Comune dell’Emilia (140,7 km2 con 371.337 ab. al censimento del 2011, divenuti 386.663 secondo rilevamenti ISTAT del 2016, detti Bolognesi), città metropolitana e capoluogo della regione Emilia-Romagna. È posta sulla Via Emilia, a 54 m s.l.m., allo sbocco della valle del Reno. ● La pianta della città ...
Medioevo
Età intermedia tra l’antica e la moderna. Secondo l’accezione più diffusa è il periodo compreso fra la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476) e la scoperta dell’America (1492). 1. Il giudizio sul Medioevo La sequenza di questi 10 secoli è stata per la prima volta considerata come un periodo a ...




EGIDIO FOSCHERARI

www.treccani.it/enciclopedia/egidio...io-Biografico)/


ACCURSIO

https://it.wikipedia.org/wiki/Accursio

www.treccani.it/enciclopedia/accursio/

AZZONE

https://it.wikipedia.org/wiki/Azzone_da_Bologna

ODOFREDO

https://it.wikipedia.org/wiki/Odofredo


ROLANDINO

www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-de-romanzi/

GLOSSATORI A BOLOGNA

www.google.it/webhp?sourceid=chrom...SSATORI+BOLOGNA





Edited by barionu - 12/4/2021, 20:01
 
Top
11 replies since 17/11/2016, 10:16   6370 views
  Share