Origini delle Religioni

GUARNERIUS WERNERIUS bononiensis

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barionu
CAT_IMG Posted on 8/7/2018, 18:23 by: barionu
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DIGESTO


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5.3.38


PAULUS libro vicensimo ad edictum.


Plane in ceteris necessariis et utilibus impensis posse separari, ut bonae fidei quidem possessores has quoque imputent, praedo autem de se queri debeat, qui sciens in rem alienam impendit

. sed benignius est in huius quoque persona haberi rationem impensarum (non enim debet petitor ex aliena iactura lucrum facere) et id ipsum officio iudicis continebitur: nam nec exceptio doli mali desideratur.

plane potest in eo differentia esse, ut bonae fidei quidem possessor omnimodo impensas deducat, licet res non exstet in quam fecit, sicut tutor vel curator consequuntur, praedo autem non aliter, quam si res melior sit.


PAOLO, nel libro ventesimo All'editto.

Chiaramente, riguardo alle altre spese necessarie e utili si può distinguere, in modo che i possessori di buona fede imputino anche queste, mentre il predone <cioè un possessore di mala fede> debba lamentarsi di se stesso, perché ha speso, sapendolo, sulla cosa altrui.

Ma è più benevolo calcolare le spese anche a favore della persona di quest'ultimo (infatti colui che esercita la petizione di eredità non deve lucrare dal danno altrui), e il calcolo di tale deduzione delle spese sarà incluso nell'ufficio del giudice: infatti, <per ottenere questo risultato> non c'è bisogno di ricorrere all'eccezione di dolo.

Chiaramente, può esservi una differenza in ciò, che il possessore di buona fede deduce in ogni caso le spese, nonostante non esista più la cosa sulla quale le fece, così come conseguono <la deduzione in ogni caso delle spese> il tutore o il curatore, mentre il predone le deduce soltanto nel caso che la cosa sia migliorata.
 
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